martedì 13 novembre 2007

Photored: è necessaria la presenza degli agenti (Cassazione civile , sez. II, sentenza 17.11.2005 n° 23301)

Con la pronuncia in esame (Cass. 23301/2005), la II sezione della Suprema Corte torna ad occuparsi del problema relativo alla contestazione immediata in tema di multe derivanti da violazione del Codice della Strada.

Il problema, in questo caso, ha riguardato l’ipotesi in cui vi sia stato un rilevamento dell’infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo che emetteva luce rossa) a mezzo di apparecchiatura Photored in assenza di agenti in loco; il fatto che la rilevazione sia stata effettuata da un’apparecchiatura elettronica è di per sé sufficiente a ritenere certo il compimento dell’illecito?

Laddove così fosse, comunque, non verrebbe vulnerato l’art. 200 del Codice della Strada, laddove dice che è necessaria l’immediata contestazione “quando è possibile”?

In linea di massima, le apparecchiature elettroniche di rilevamento, se correttamente installate e costantemente controllate, dovrebbero assicurare una sorta di certezza giuridica relativamente alla commissione dell’illecito, ma potrebbe anche non essere così, laddove si opti per una ricostruzione logica di più ampia portata.

In particolare, infatti, l’attendibilità di una rilevazione fotografica può entrare in crisi ove si pensi all’ipotesi, esemplificativa, di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente, perché la rilevazione fotografica, inquadrando solo una parte del locus, ne impedirebbe la visione completa e giustificatrice del presunto illecito stradale; id est l’apparecchiatura di rilevazione, fotografando solo un momento del presunto fatto illecito e da una sola angolazione prospettica, non è pienamente attendibile, laddove si pensi ad ipotesi (coda di auto, transito di animale sulla via, incidente commesso da altri, passaggio improvviso di pedoni, ecc.) in cui è necessaria una visione più completa, idonea a scriminare, pienamente, l’autore della presunta infrazione.

In altri termini, l’apparecchiatura di rilevazione fotografica causa un visus limitato e, per ciò solo, non del tutto attendibile ex se.

In questa prospettiva, pertanto, sarebbe necessaria la presenza di agenti in loco, sia per la ricostruzione completa del fatto e sia per procedere alla immediata contestazione, tanto più che, astrattamente, è “possibile”, ex art. 200 C.d.S., in quanto il veicolo, in linea di massima, attraversa un incrocio a velocità non elevata, così che un eventuale inseguimento non rischierebbe di pregiudicare l’incolumità dei cittadini o l’ordine pubblico.

In definitiva, pertanto, il rilievo dell’ inattendibilità della rilevazione fotografica in assenza di agenti in loco, nonché la mancata contestazione dell’infrazione, seppure possibile, dovrebbero portare l’interprete a ritenere, in questi casi, invalida la multa effettuata.

1 commento:

novolesefiero ha detto...

Salve a tutti sono Francesco de pascalis e voglio augurare al nuovo blog novoli si cambia i miei migliori auguri per un buono e proficuo lavoro.
Spero che Novolisicambia sia una voce di libertà e faccia sempre e comunque il suo compito a prescindere dalle situazioni, dai colori politici dalle persone.
Sul tyema di comunicazione focarar 2008 se volete o se rittenete opportuno posso spiegare qualcosa... Non lo faccio perchè non inviatato alla discussione ma le cose non stanno certo come avete scritto anzi direi quasi al contrario: comunque avete ragione...quando non si sanno le cose è giusto ipotizzare.
Resto a vostra dispozione per qualsiasi commento.
Buon Lavoro a tutti.

"Nessuno ama il suo paese perchè è grande...ma perchè è il suo paese".
ciaooo
francesco de pascalis
novolesefiero